Mi chiedono se per aprire una parafarmacia occorre tener conto delle distanze da altri esercizi simili e da farmacie, io ritengo di no, ma vorrei averne la certezza. Inoltre vorrei sapere quali sono gli adempimenti, es vicinato? notifica ce?
riferimento id:10272La parfarmacia viaggia su logiche abilitative/ubicative che non si intersecano con la rigida disciplina autorizzativa delle farmacie in senso stretto.
Per la legge, la parafarmacia è un esercizio di commercio al dettaglio (vicinato-media-grande) già abilitato come tale (nche in modo contestuale) che attiva la vendita di farmaci da banco con apposita comunicazione al ministero.
La legge stale dispone che gli esercizi di commercio al dettaglio possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio.
La legge regionale toscana n. 28/2005 ha aggiunto che gli stessi esercizi inviano copia della comunicazione anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.
Per completezza cito anche il DM 09/03/2012
Gli esercizi commerciali (...parafarmacie...) partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali all'interno
del sistema distributivo, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2005. A tal fine provvedono alla comunicazione di inizio attivita' (quella appena citata) e alla registrazione nella banca dati centrale del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS - Tracciabilita' del farmaco), nonche' alla comunicazione di ogni variazione intervenuta successivamente o di cessazione dell'attivita' di vendita, secondo le modalita' rese disponibili nell'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute.
http://www.salute.gov.it/tracciabilitaFarmaco/paginaElencoServiziTracciabilitaFarmaco.jsp?idMat=TF&idAmb=EC&titolo=Esercizi%20commerciali
La notifica sanitaria ex reg. CE 852/2004 sarà presentata da quell'esercizio di commercio al dettaglio che vende anche prodotti alimentari.
L'esercente, in questo caso dovrà possedere i requisiti professionali di cui all'rt. 71 del d.lgs. 59/2010.