Data: 2013-01-27 21:37:52

agibilità

Gentili signori,
una modifica della conformazione planovolumetrica della copertura rispetto al progetto approvato,
viene sanzionata con art. 34 co. 2, del D.P.R. 380/2001, ma lasciata permanere. Significa che perde l’agibilità l’intero fabbricato, essendo la copertura elemento indispensabile a tutto il fabbricato?

riferimento id:10261

Data: 2013-01-28 18:30:00

Re:agibilità


Gentili signori,
una modifica della conformazione planovolumetrica della copertura rispetto al progetto approvato,
viene sanzionata con art. 34 co. 2, del D.P.R. 380/2001, ma lasciata permanere. Significa che perde l’agibilità l’intero fabbricato, essendo la copertura elemento indispensabile a tutto il fabbricato?
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A mio avviso non viene automaticamente meno l'agibilità dell'immobile per la parte non oggetto di abuso.
Ovviamente il Comune potrà prescrivere la presentazione di nuova aggiornata certificazione ai fini dell'aggiornamento dell'agibilità stessa.

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D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(commento di giurisprudenza)

Art. 34 (L)  Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1.  Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2.  Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività. (54)
2-ter.  Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (55)
(54)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301.

(55) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

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