Decreto 27 dicembre 2012: "Istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012".
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2012
Istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli
agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012. (13A00372)
(GU n.15 del 18-1-2013)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi
di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di
salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di
attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e
nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la procedura per
il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto 6 novembre 2012 che modifica il decreto 21
dicembre 2010 ed, in particolare, l'art. 5 che prevede che il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca
con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori di pubblica sicurezza;
Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti
vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli
stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal
decreto 6 novembre 2012 al fine di definire le modalita' per
l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dal suddetto Albo
nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con
qualifica di pubblica sicurezza;
Decreta:
Art. 1
Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con
qualifica di agenti di pubblica sicurezza
1. L'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica sicurezza,
di seguito albo, e' diviso in due sezioni, denominate
rispettivamente:
a) Sezione A - Agenti vigilatori;
b) Sezione B - Agenti vigilatori con qualifica di agenti di
pubblica sicurezza;
2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il cognome,
il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della tessera di
riconoscimento, la data di rilascio e la data di scadenza della
stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita' di
vigilanza, eventuali altri consorzi convenzionati con il suddetto
consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti sui
quali svolge l'attivita' di vigilanza.
3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto indicato al punto
2), l'indicazione, per ogni iscritto del decreto di attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato dall'Ufficio
territoriale del Governo competente.
4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione.
5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed e' pubblicato
sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e
sicurezza.
Art. 2
Iscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti
vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
1. Possono essere iscritti all'albo, nelle rispettive sezioni A e
B, i soggetti che sono muniti delle tessere di riconoscimento
rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2012.
2. Non e' consentita la contemporanea iscrizione nelle due sezioni
dell'albo.
Art. 3
Cancellazione e sospensione dall'Albo nazionale degli agenti
vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di
pubblica sicurezza.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di tutela presso il
quale l'iscritto svolge l'attivita' di vigilanza la cancellazione
dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed
il consorzio di tutela stesso;
b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012;
2. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo nei casi in cui
all'agente sia irrogato, da parte del Consorzio di tutela, un
provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando sia emesso
nei confronti dello stesso un provvedimento restrittivo della
liberta' personale.
Art. 4
Reiscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli
agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo A
o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando sono cessate
le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
2. L'agente vigilatore o l'agente vigilatore con qualifica di
agente di pubblica sicurezza reiscritto viene inserito in ordine
cronologico in base alla data della nuova iscrizione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione.
Roma, 27 dicembre 2012
Il direttore generale: Vaccari