Data: 2013-01-27 08:43:02

Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori di P.S.

Decreto 27 dicembre 2012: "Istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012".


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 dicembre 2012 
Istituzione dell'albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli
agenti vigilatori con  qualifica  di  pubblica  sicurezza,  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012. (13A00372)
(GU n.15 del 18-1-2013)



                        IL DIRETTORE GENERALE
          per la promozione della qualita' agroalimentare

  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999;
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
  Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi
di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di  tutela  e  di
salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita'  di
attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e
nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la  procedura  per
il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di  tutela  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61;
  Visto il decreto  6  novembre  2012  che  modifica  il  decreto  21
dicembre 2010 ed,  in  particolare,  l'art.  5  che  prevede  che  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  istituisca
con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e  degli  agenti
vigilatori di pubblica sicurezza;
  Considerato che le procedure per  il  riconoscimento  degli  agenti
vigilatori dei consorzi di tutela  nonche'  per  l'attribuzione  agli
stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono  attivate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal
decreto 6  novembre  2012  al  fine  di  definire  le  modalita'  per
l'iscrizione, la cancellazione e la  sospensione  dal  suddetto  Albo
nazionale degli agenti  vigilatori  e  degli  agenti  vigilatori  con
qualifica di pubblica sicurezza;

                              Decreta:

                              Art. 1


Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori  con
              qualifica di agenti di pubblica sicurezza

  1.  L'Albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli  agenti
vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica  sicurezza,
di  seguito  albo,  e'  diviso  in  due  sezioni,  denominate
rispettivamente:
    a) Sezione A - Agenti vigilatori;
    b) Sezione B - Agenti  vigilatori  con  qualifica  di  agenti  di
pubblica sicurezza;
  2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il  cognome,
il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della  tessera  di
riconoscimento, la data di rilascio  e  la  data  di  scadenza  della
stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita'  di
vigilanza, eventuali altri consorzi  convenzionati  con  il  suddetto
consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti  sui
quali svolge l'attivita' di vigilanza.
  3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto  indicato  al  punto
2), l'indicazione, per ogni  iscritto  del  decreto  di  attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato  dall'Ufficio
territoriale del Governo competente.
  4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione.
  5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la  promozione
della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed  e'  pubblicato
sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e
sicurezza.
                              Art. 2

Iscrizione all'Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli  agenti
  vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

  1. Possono essere iscritti all'albo, nelle rispettive sezioni  A  e
B, i  soggetti  che  sono  muniti  delle  tessere  di  riconoscimento
rilasciate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2012.
  2. Non e' consentita la contemporanea iscrizione nelle due  sezioni
dell'albo.
                              Art. 3

Cancellazione  e  sospensione  dall'Albo  nazionale  degli  agenti
  vigilatori e degli agenti vigilatori con  qualifica  di  agente  di
  pubblica sicurezza.

  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
dispone d'ufficio o su richiesta del Consorzio di  tutela  presso  il
quale l'iscritto svolge l'attivita'  di  vigilanza  la  cancellazione
dell'iscritto dall'albo nei seguenti casi:
    a) quando sia venuto meno il rapporto di lavoro tra l'iscritto ed
il consorzio di tutela stesso;
    b) quando sia venuto meno uno dei requisiti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2012;
  2. Il Ministero delle Politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' disporre, altresi', la sospensione dall'albo  nei  casi  in  cui
all'agente sia  irrogato,  da  parte  del  Consorzio  di  tutela,  un
provvedimento di sospensione dal servizio, ovvero quando  sia  emesso
nei  confronti  dello  stesso  un  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale.
                              Art. 4

Reiscrizione all'Albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli
  agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

  1. L'agente vigilatore cancellato da una delle sezioni dell'Albo  A
o B puo' avanzare nuova richiesta di iscrizione quando  sono  cessate
le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
  2. L'agente vigilatore  o  l'agente  vigilatore  con  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza  reiscritto  viene  inserito  in  ordine
cronologico in base alla data della nuova iscrizione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
data di pubblicazione.
    Roma, 27 dicembre 2012

                                      Il direttore generale: Vaccari

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