Data: 2013-01-25 09:12:08

Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

Salve a tutti, vorrei raccontare una piccola esperienza (una fra le tante) che di recente mi è capitata durante una conferenza di servizi e che mi ha un po’ spiazzato, minando anche le mie già poche certezze: l’ufficio tal dei tali presente alla conferenza, spiega all’utente (anch’egli presente) le ragioni del proprio diniego circa l’intervento oggetto della propria istruttoria; l’utente contesta tale modalità sostenendo vivacemente il suo diritto di ricevere il preavviso di rigetto di cui all’art.10bis L. n.241/90.

Opinione di chi scrive è che il procedimento in conferenza di servizi è incanalato su solide basi normative già in grado di offrire ampie garanzie all’utente in merito alle comunicazioni obbligatorie ed alla motivazione di qualunque atto e che per questo l’art.10bis non debba operare nel caso descritto, tuttavia mi chiedo se può comunque esserci una qualche ragionevolezza nel sostenere un tale diritto.

grazie

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Data: 2013-01-27 10:45:50

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

La ratio dell'art. 10bis della Legge n° 241/1990 è quella di consentire all'interessato la partecipazione al procedimento, e di dargli la possibilità di controdedurre prima dell'emissione del provvedimento negativo.
Ora, in caso di conferenza di servizi con la presenza dell'interessato, tale facoltà è comunque concessa e assicurata, per cui a parer mio il preavviso di rigetto può essere omesso. Così ho fatto in un caso che mi è capitato; la ditta aveva poi fatto ricorso al TAR lamentando tra l'altro la mancanza della comunicazione ex art. 10bis e il TAR ci ha dato ragione, sottolineando che comunque nella sostanza la comunicazione è stata fatta durante la conferenza stessa.
Tuttavia, se dopo la seduta volessi comunque inviare formale comunicazione non lo troverei comunque sbagliato, anzi maggiormente garantista sia per l'Ente che per il cittadino

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Data: 2013-01-27 13:21:49

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi


Salve a tutti, vorrei raccontare una piccola esperienza (una fra le tante) che di recente mi è capitata durante una conferenza di servizi e che mi ha un po’ spiazzato, minando anche le mie già poche certezze: l’ufficio tal dei tali presente alla conferenza, spiega all’utente (anch’egli presente) le ragioni del proprio diniego circa l’intervento oggetto della propria istruttoria; l’utente contesta tale modalità sostenendo vivacemente il suo diritto di ricevere il preavviso di rigetto di cui all’art.10bis L. n.241/90.

Opinione di chi scrive è che il procedimento in conferenza di servizi è incanalato su solide basi normative già in grado di offrire ampie garanzie all’utente in merito alle comunicazioni obbligatorie ed alla motivazione di qualunque atto e che per questo l’art.10bis non debba operare nel caso descritto, tuttavia mi chiedo se può comunque esserci una qualche ragionevolezza nel sostenere un tale diritto.

grazie
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Concordo su tutto quanto detto da Massimo Puggioni, e sottolineo l'opportunità comunque di procedere formalmente con il 10 bis ognde eliminare ogni dubbio.
Tuttavia a mio avviso occorre distinguere la conferenza di servizi ISTRUTTORIA, nella quale l'atto conclusivo costituisce un "parere" da recepiere con specifico provvedimento dell'autorità competente (nel nostro caso SUAP). In questo caso ritengo che l'esito negativo della CdS debba essere recepito dal suao con il 10bis (che rimane fase procedurale ESTERNA alla conferenza di servizi. FORMALMENTE non ha rilievo il fatto che l'interessato abbia maggiori o equipollenti garanzie nella conferenza di servizi. L'art. 10 bis è altra e distinta fase.

Nel caso (RARO) di CdS decisoria invece ritengo che il 10 bis non abbia spazio.

PRATICAMENTE suggerisco di procedere così: nella riunione della CdS dove EMERGE CHIARAMENTE il dissenso ostativo all'accoglimento dell'istanza il responsabiel SUAP sospende la riunione e rinvia a 10/15 giorni dando atto che l'interessato è invitato a produrre scritti e memorie ai sensi del 10 bis. Nella riunione successiva decidi e concludi!

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Data: 2013-01-28 07:44:22

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

grazie Massimo Puggioni e Simone Chiarelli, caffè pagato a San Teodoro!!  :)

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Data: 2013-03-02 17:04:15

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

Supponendo che:
1) l'ufficio tal dei tali abbia trasmesso, prima della seduta della CDS tramite portale (pertanto il procuratore dovrebbe averne preso visione ed averne informato l'interessato) una nota con la quale comunica i motivi ostativi, sospende il procedimento ed invita l'interessato a produrre scritti e memorie ai sensi dell'art. 10/bis, (procedura alquanto anomala im ambito di  conferenza di servizi!)
2) l'interessato non è presente in CDS,
3) l'ufficio tal dei tali in sede di conferenza esprime il proprio dissenso.
Il suap è tenuto ad inviare, evitando così ricorsi,  il preavviso di rigetto di cui all’art.10/bis L. n. 241/90 e a sospendere e rinviare la riunione della CDS a nuova data?  Grazie

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Data: 2013-03-04 15:00:31

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

ci sta tutto, nel senso che a parte le procedure codificate, spesso è la scelta di buon senso che aiuta; se l'ente che esprime parere negativo sul portale poi conferma la posizione in CDS va bene, ma a me raramente è capitato di vederlo (di solito non perdono tempo a fare il parere, inviarlo e poi prendere parte alla seduta). Non credo però che questo basti a scongiurare un ricorso... se ricorso deve essere sarà comunque, magari più sulle motivazioni del diniego che sul vizio procedurale (o supposto tale!).

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Data: 2013-03-05 06:48:58

Re:Preavviso di Rigetto e Conferenza di Servizi

Il fatto che l'Ente terzo abbia caricato il parere sul portale non dà la certezza che l'interessato l'abbia visto, dato che il caricamento da parte di un ente terzo non genera alcuna notifica nei confronti dell'interessato.
Se poi non ha neppure presenziato alla conferenza, direi che il preavviso di rigetto è assolutamente dovuto!

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