Data: 2013-01-24 16:59:59

INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Buonasera,
una signora mi ha posto un quesito relativamente a Case Vacanza e Appartamenti in Affitto Turistico gestiti in forma NON IMPRENDITORIALE da privati (che hanno meno di tre unità nello stesso comune) offerti ai turisti, anche per pochi giorni, il cosiddetto SHORT LETS (mi ha anche inviato i link dei siti Internet da dove avrebbe appreso le informazioni).

La signora avrebbe una casa a due piani, il secondo - completamente indipendente e completo di tutto (bagno e cucina) - che vorrebbe affittare in forma non imprenditoriale ed in particolare con questa formula degli "short lets", che a leggre i link sembra già diffusa sicuramente in Europa, ma anche in alcune regioni e città italiane.

Mi potete aiutare?

I link sono i seguenti:
http://svizzerablog.wordpress.com/2010/12/20/bed-and-breakfast-e-short-lets-facciamo-chiarezza/
http://www.bed-and-breakfast.it/leggi_case_vacanza.cfm

Grazie mille
Tonia
SUAP Quarrata-Agliana-Montale


riferimento id:10222

Data: 2013-01-24 22:19:42

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Dalla descrizione si tratta di LOCAZIONI BREVI qualificabili in molti casi come LOCAZIONI AD USO TURISTICO (inferiori ai 30 giorni), come tali NON SOGGETTE alla disciplina sulle attività ricettive e quindi libere.
Anche se la locazione supera i 30 giorni si tratta di attività liberamente esercitabile, con i soli obblighi di comunicazione degli alloggiati e di registrazione del contratto all'agenzia delle entrate.

INSOMMA, se non viene data la colazione nè nessun altro servizio accessorio (cambio biancheria ecc...) tali locazioni sono nella libera disponibilità delle parti.



***************
Appartamenti e case per brevi periodi
Sono quelli che in inglese si definiscono short lets, affitti brevi, o selfcatering
apartments (appartamenti con uso cucina); piccole case individuali
o appartamenti mono o bilocali che all’estero, soprattutto nelle grandi
città, si trovano facilmente a tariffe molto convenienti. Sono alternativi al
Bed & Breakfast privato e vengono utilizzati da un minimo di poche notti,
alla settimana, fino al mese e più. In Italia ci sono da sempre le case o gli
appartamenti per vacanza, gestite in modo imprenditoriale nelle località più
turistiche. Sono strutture scelte principalmente dalle famiglie o gruppi di
amici per una vacanza al risparmio con più libertà. Ora invece gli short lets
si stanno affermando anche nelle grandi città a vocazione turistica come
Roma, Firenze, Napoli ma anche Torino e Milano, dove il turismo ha una
connotazione leggermente diversa. Si tratta principalmente di turismo d’affari
o a scopo didattico; pensate a chi si muove per fiere, manifestazioni
commerciali e culturali, convegni di vario genere, agli artisti. Tutte queste
persone, che di fatto sono turisti ed usufruiscono di tutte opportunità di servizio
e di svago offerte dalla città, spesso preferiscono una sistemazione in
appartamento perché consente loro più libertà di movimento e di orario.
Inoltre garantiscono i servizi essenziali – letto, bagno, uso cucina – a tariffe
più abbordabili rispetto agli alberghi. I periodi di soggiorno sono mediolunghi,
e infatti vanno da una settimana ad un mese.
Quella che prendiamo in considerazione è una formula di accoglienza gestita
da privati, non in modo imprenditoriale ma saltuario e ad integrazione
del reddito familiare, come avviene per il Bed & Breakfast. Dal punto di vista
del proprietario è ancora meno impegnativa del B&B in quanto non si è
tenuti a fornire la colazione o altri pasti, quindi è facilmente gestibile anche
da chi lavora fuori casa ed ha poco tempo da dedicare agli ospiti. Si tratta in
definitiva dell’accoglienza iniziale e della gestione delle pulizie. Questo tipo
di offerta ricettiva si sta incrementando, visto che gli italiani investono molto
nel mattone e, in questi momenti di incertezza e crisi economica, si tende a
“sfruttare” quello che si ha a disposizione. Per gli stessi motivi e per altri, chi
possiede un appartamento inizialmente destinato alla locazione tradizionale
con contratti lunghi, ora preferisce guadagnare di meno, non essendo l’introito
fisso e avendo ospiti anche per soggiorni di poche notti, ma avere il controllo
e la disponibilità dell’immobile in ogni momento. D’altro canto questo
rappresenta un problema per chi necessita di contratti di locazione transitoria
di durata maggiore, come gli studenti o chi viene trasferito temporaneamente
per motivi di lavoro in località diversa da quella di residenza.
http://svizzerablog.wordpress.com/2010/12/20/bed-and-breakfast-e-short-lets-facciamo-chiarezza/

riferimento id:10222

Data: 2013-02-07 16:59:43

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Buonasera,
in relazione agli "short lets", ho capito dalla Sua risposta alla Sig.ra Catapano, che se la locazione supera i 30 gg c'è il solo obbligo della registrazione del contratto di locazione all'agenzia delle entrate e la comunicazione degli alloggiati alla questura.
Quello che non mi è molto chiaro è questo: se la locazione NON supera i 30 gg, l'obbligo della comunicazione delle persone alloggiate alla questura è comunque da effettuare?
Ho un'altra domanda da porLe: da un punto di vista fiscale è necessario,secondo Lei, emettere una ricevuta( fiscale oppure non fiscale) nel caso di locazione con formula Short Lets? Oppure, visto che NON è soggetta alla disciplina sulle attività ricettive e quindi "libera", non si deve emettere nessun tipo di ricevuta?
Grazie infinite se vorrà fugare ogni mio dubbio in merito......
Saluti,
Chiara de Renzis

riferimento id:10222

Data: 2013-02-08 15:15:08

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)


Buonasera,
in relazione agli "short lets", ho capito dalla Sua risposta alla Sig.ra Catapano, che se la locazione supera i 30 gg c'è il solo obbligo della registrazione del contratto di locazione all'agenzia delle entrate e la comunicazione degli alloggiati alla questura.
Quello che non mi è molto chiaro è questo: se la locazione NON supera i 30 gg, l'obbligo della comunicazione delle persone alloggiate alla questura è comunque da effettuare?
Ho un'altra domanda da porLe: da un punto di vista fiscale è necessario,secondo Lei, emettere una ricevuta( fiscale oppure non fiscale) nel caso di locazione con formula Short Lets? Oppure, visto che NON è soggetta alla disciplina sulle attività ricettive e quindi "libera", non si deve emettere nessun tipo di ricevuta?
Grazie infinite se vorrà fugare ogni mio dubbio in merito......
Saluti,
Chiara de Renzis
[/quote]


Salve,
1) la comunicazione delle persone alloggiate NON va mai fatta in quanto siamo al di fuori della disciplina sulle attività ricettive (sia che si sia sotto sia che si sia sopra i 30 giorni di permanenza)
2) per la comunicazione del contratto di locazione rinvio a questi passaggi presi da http://www.soloaffitti.it/dettaglio-news.php?id=156:

Il Decreto Legge 79/2012 dispone infatti (art. 2 comma 1) che “la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”.

Non sarà più necessario, in altre parole, effettuare la comunicazione di cessione fabbricato, perché tale adempimento sarà assorbito dalla registrazione del contratto, sia esso ad uso abitativo o diverso, senza distinguere tra conduttore persona fisica e conduttore persona giuridica. La previsione estende quindi i casi contemplati dal Decreto Legislativo 23/2011, che pertanto viene espressamente abrogato nella specifica parte che disponeva a tal riguardo (art. 3 comma 3, primo periodo).

L’onere di comunicare la cessione di fabbricato permane con riferimento a due ipotesi:

1)    (art. 2 comma 3) Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso. Si ricorda tuttavia che per i contratti di locazione di durata fino a 30 giorni l’obbligo di comunicazione è escluso per espressa previsione del Decreto Legge 59/1978.

2)    (art. 2 comma 4) Nei casi  di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per effetto del quale “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.

riferimento id:10222

Data: 2015-06-08 21:53:39

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Salve, nel precedente post leggo "Il Decreto Legge 79/2012 dispone infatti (art. 2 comma 1) che “la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso" quindi è possibile affittare una stanza nel proprio appartamento dove si vive. Mi conferma? Grazie.

riferimento id:10222

Data: 2015-09-17 17:29:32

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS

[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023
[/b][/color]

La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.

Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze .... clicca per gli approfondimenti:

Approfondimenti e documento disponibili su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0

riferimento id:10222

Data: 2016-01-27 07:54:12

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione  anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)

[img width=300 height=111]http://www.iltucci.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/airbnb_logo_detail.png[/img]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0

riferimento id:10222

Data: 2016-03-21 20:45:49

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Buonasera,

chiedo gentilmente alcune informazioni dato che questo forum mi sembra essere ben popolato di professionisti del settore.

Nel qual caso dovessi affittare il mio appartamento sito nel Comune di Firenze per un periodo inferiore ai 30 gg attraverso portali on line di promozione turistica come Air bnb o Homeholidays senza offrire servizi accessori caratteristici delle aziende alberghiere (cambio biancheria, somministrazione).

Dovrei:

1. Registrare la Locazione come per uso turistico presso il sito della questura www.alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/  Ed inviare il documento di tutti gli ospiti entro 24 ore?

2. Comunicarne i dati catastali al sito www.lineacomune.it e versare 2,50 € di tassa di soggiorno giornaliera procapite, per ogni ospite da 12 anni in su, entro il 15 del mese?

3. Dichiarare i profitti nella dichiarazione dei redditi che mi saranno tassati al 20% come cedolare secca? Potendo detrarre da essi le pulizie che se svolte da me sarebbero calcolate con un corrispettivo di 10,00 €/hr?

4. Redigere un contratto di locazione da far accettare ogniqualvolta vi sia un affitto e doverlo, qualora vi sia la necessità, comunicare/mostrare  a qualcuno delle autorità competenti? Oppure dover anche registrare il contratto di locazione all'agenzia delle entrate?

Oppure:

4. La comunicazione delle persone alloggiate  alla questura non va mai fatta, in quanto siamo al di fuori della disciplina sulle attività ricettive e quindi nemmeno la registrazione al portale alloggiatiweb?

5. Avrei il solo obbligo della registrazione del contratto di locazione all'agenzia delle entrate e dichiarare i profitti nella dichiarazione dei redditi? Quindi non pagare nemmeno la tassa di soggiorno?


Grazie infinite se potrete delucidarmi in toto.
Cordiali Saluti

riferimento id:10222

Data: 2016-03-22 17:10:46

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

Per quanto, su questo forum, abbiamo già espresso varie perplessità, la prassi applicativa a seguito di una circolare ministeriale porta all'applicazione dell'art. 109 TULPS anche alle locazioni turistiche. Guarda proprio la questura di Firenze:
http://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo-6-181-71677-1.htm

L'art. 109 TULSP riguarda le comunicazioni degli alloggiati per le STRUTTURE RICETTIVE

Sulla stessa lunghezza d'onda è il discorso sull'applicazione della tassa di soggiorno. Il comune di Firenze l'ha estesa (prendendosi qualche libertà interpetativa, ma tant'è) alle locazioni turistiche. AIRBNB sta collaborando con Firenze proprio per questo:
https://www.airbnb.it/help/article/1229/firenze

Per il resto ti posso dire che puoi optare sicuramente per la cedolare secca anche per affitti brevi ma sui particolari lascio la parola ad un commercialista.

Il contratto si registra solo per durata superiore ai 30 gg. La prassi vuole che la forma sia sempre scritta ma sotto ai 30 gg non va comunque registrato.

riferimento id:10222

Data: 2016-03-23 17:04:15

Re:INFORMAZIONI SUI "SHORT LETS" (AFFITTI BREVI)

[size=14pt][b]Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016[/b][/size]
[color=blue][b]Firenze, 28 aprile 2016 ore 9,45-13,00[/b][/color]

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-0/p240x240/1453212_10209529774430494_3985454031904611336_n.jpg?oh=942b27e3b69c888c3a5c0ae352f6bcee&oe=574FDE6B[/img]

[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
La nuova normativa regionale sul turismo: evoluzione
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 42/2000)
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 22/2015)
Le nuove competenze comunali e regionali in materia
Le novità sostanziali
Le locazioni turistiche
Approfondimenti sul rapporto tra locazioni turistiche e strutture ricettive
Le agenzie di viaggi e la sharing economy

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