Nonostante le varie discussioni in materia di durc ho ancora dubbi. In applicazione dell'art. 40 bis, comma 6 della L.R. 28/2005 è corretto richiedere agli spuntisti il durc per poter partecipare all'assegnazione dei posti liberi? Ad esempio ho una Fiera il 23 marzo: per i titolari di concessione sto ffettuanto le verifiche d'ufficio ma per gli spuntisti pensavo di chiedere a loro al momento della spunta il documento perchè la verifica d'ufficio ovviamente richiede diversi giorni. Anche per il mercato al momento stiamo procedendo così. Inoltre qual è la validità del durc 30 o 90 giorni?
Analoghi quesiti erano stati posti alla d.ssa Frontini della Regione dal Comune di Bagno a Ripoli il 29.3.2012; è stata data risposta? Grazie.
I dubbi ci saranno sempre, non preoccuparti. Il forum serve proprio a condividere le cose per trovare una soluzione comune.
A parere mio, il principio giuridico per il quale non puoi chiedere il DURC non è derogabile. Ormai tale principio è applicato esplicitamente anche in edilizia. In materia si applica il DPR n. 445/2000 che, fra molte altre disposizioni che comunque non rendono possibile la cosa, dispone che sia apposta sul DURC la seguente dicitura: [i]"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi è un documento non valido se prodotto ad una pubblica amministrazione”.[/i] In pratica non devi chierti qual è la validità del DURC perché se prodotto ad una P.A. non è valido di per sé.
Detto questo, la regione Toscana ha dettato una norma che, nel concreto, non permette di verificare il commerciante che si presenta ad una spunta per la prima volta. Se chiedi il DURC ad un commerciante stai commettendo una violazione. Rammenta anche il successivo art. 76 dello stesso DPR:
[i]Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà[/i]
Posso aggiungere che la posizione del commerciante è verificata in sede di avvio attività e una volta all’anno. Non siamo di fronte a dei terroristi :-)
Lo spuntista non regolare è facile che sia già stato raggiunto da un provvedimento di sospensione attività. Al limite, puoi sentire il comune competente e verificare se l’operatore agisce in regime di sospensione.
Sulla risposta della regione toscana non so niente. Se qualcuno sa qualcosa ne dia notizia.
Ti ringrazio della risposta e ne approfitto ancora. Quando parlo di validità del DURC mi riferisco a quella che viene indicata sul documento che mi arriva dallo sportello unico previdenziale su mia richiesta di verifica; lì è scritto che è valido 30 giorni. Comunque ricapitolando: ho iniziato a fare la verifica d'ufficio dei concessionari di mercato e fiera e dovrò farla anche per gli itineranti entro il 31 marzo. Se oggi lo sportello unico previdenziale mi manda un documento dal quale risulta che la ditta è regolare anche se c'è scritto che è valido 30 giorni per me è assolto l'obbligo della verifica fino al prossimo anno: è corretto?
[color=red]SI', TE FAI LA VERIFICA E LO SPORTELLOUNICOPREVIDENZIALE RISPONDE SECONDO I TEMPI E MODI PROPRI.[/color]
In caso mi arrivi un documento dal quale risulta che una ditta non è regolare ad esempio a fine febbraio devo fare alla ditta la comunicazione di avvio di procedimento di sospensione dando 30 giorni per cui quella ditta può partecipare alla Fiera che si svolge il 24 marzo?
[color=red]30 GIORNI SONO ANCHE TROPPI IN QUESTI CASI. LA NORMATIVA NON PREVEDE UN TERMINE UNIVOCO. IN GENERE 10/15 GG SONO SUFFICIENTI AFFINCHE' IL PRIVATO RISPONDA O CHIEDA DI ESSERE ASCOLTATO. QUESTO, PERO', DIPENDE DALLE REGOLE CHE TE TI DAI.[/color]
Lo stesso se la risposta alla richiesta di verifica non mi è arrivata al 24 marzo poichè tale data è anteriore al 31 marzo la ditta può partecipare regolarmente alla Fiera ?
[color=red]POTRA' PARTECIPARE PERCHE' ANCORA NON CONOSCI GLI ESITI DELLA VERIFICA[/color]
Per gli spuntisti di fiera e mercato faccio fare una comunicazione con l'indicazione dei dati necessari alla verifica perchè non posso far fare l'autocertificazione della regolarità contributiva: è corretto?
[color=red]E' VERO, NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE.[/color]
In caso di esito negativo della verifica cosa devo o posso fare?
[color=red]SE E' UNA VERIFICA ANNUALE FATTA SU UN ITINERANTE DI TUA COMPETENZA PROCEDERAI A SOSPENSIONE E POI A EVENTUALE REVOCA. SE E' UN CONTROLLO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN EVENTO NON LO FARAI MONTARE.[/color]
Inoltre relativamente al fatto che i titolari di attività di commercio su aree pubbliche devono essere verificati dai Comuni di residenza spero che gli altri siano stati più efficienti di me che non sono ancora riuscita (per motivi di tempo) a fare nessuna verifica per gli itineranti. Grazie e spero non mi vengano altri dubbi.