Data: 2013-01-24 08:04:37

antincendio

un agriturismo in Liguria con piu di 25 posti letto, sparsi in 3 fabbricati separati, deve attenersi alle norme antincendio come se i posti letto fossero in un unico fabbricato ? oppure si tiene conto di ogni fabbricato singolarmente, come unita a se stante?

Grazie della risposta

riferimento id:10204

Data: 2013-01-24 21:46:39

Re:antincendio


un agriturismo in Liguria con piu di 25 posti letto, sparsi in 3 fabbricati separati, deve attenersi alle norme antincendio come se i posti letto fossero in un unico fabbricato ? oppure si tiene conto di ogni fabbricato singolarmente, come unita a se stante?

Grazie della risposta
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Si tiene conto del singolo fabbricato. I fabbricati si sommano solo se fanno parte di un complesso unitario con zone comuni come le vie di esodo.
In generale in questi casi non si applicano le procedure di prevenzione incendi se ogni struttura è inferiore ai 25 posti letto

riferimento id:10204

Data: 2013-01-30 20:06:42

Re:antincendio

Grazie della risposta. Io, pero, sulla legge vecchia,  ho trovato riferimenti a posti letto, e non edifici con  + o - 25 posti letto. Mi puo dire dove è specificato ?
Volevo anche sapere se esistono deroghe per locali con soffitti in legno.

riferimento id:10204

Data: 2013-01-30 20:22:35

Re:antincendio


Grazie della risposta. Io, pero, sulla legge vecchia,  ho trovato riferimenti a posti letto, e non edifici con  + o - 25 posti letto. Mi puo dire dove è specificato ?
Volevo anche sapere se esistono deroghe per locali con soffitti in legno.
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La norma è quella del D.P.R. 151/2011
Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Confermo che esiste una nota sul tema:
Nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997
D.M. 9 aprile 1994.
Le attività ricettive turistico-alberghiere organizzate in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, devono osserva-re le norme di cui al titolo III del D.M. 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive con capienza non superiore a 25 posti letto. Si evidenzia tuttavia che qualora l’attività nel suo comples-so abbia una capacità ricettiva superiore a 25 posti letto, la stessa risulta ricompresa nel punto 84 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto è soggetta alle visite e ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di preven-zione incendi.

Per approfondimenti:
http://www.federalberghi.it/pubblicazioni/La%20sicurezza%20antincendio%20negli%20alberghi%20italiani.pdf
e documento allegato

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