Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6292. del 10 dicembre 2012
Beni Ambientali. Legittimità ordinanze di demolizione adottate dall’Ente Parco Nazionale della Maiella per la rimozione delle opere abusive realizzate all’interno del campeggio.
Ai sensi dell’ art. 12, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (recante la legge quadro sulle aree protette) il piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. Le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute negli altri strumenti urbanistici, avendole la legge munite di una speciale sovraordinazione ed efficacia sostitutiva immediata rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica. Risultano incompatibili i manufatti che, ancorché posti a servizio di mezzi mobili quali le roulotte, hanno tuttavia le medesime caratteristiche delle cose infisse stabilmente al suolo non facilmente amovibili e comunque non appaiono destinati ad una durata ben limitata nel tempo. Non è compatibile con la disciplina di piano il mantenimento di manufatti che, senza essere essenziali alla sistemazione dei campeggiatori nei tradizionali mezzi mobili (roulotte, camper etc.) ovvero nelle strutture infisse al terreno in modo precario (tende), si rivelano un inutile ed esteticamente poco apprezzabile inurbamento del territorio, di sicuro pregiudizio per la rigenerazione della flora (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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