Data: 2013-01-24 05:21:25

Rifiuti. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi


Cass. Sez. III n. 512 del 8 gennaio 2013 (ud. 24 ott. 2012)
Pres. Lombardi Est. Graziosi Ric. PG in proc. Casale
Rifiuti. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

L'ambito di applicazione della disciplina dettata in passato dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e ora dal dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, T.U. Ambientale è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato d.lgs. n. 152.
http://lexambiente.it/rifiuti/155-cassazione-penale155/8932-rifiuti-utilizzazione-agronomica-delle-acque-di-vegetazione-e-di-scarichi-dei-frantoi-oleari.html

riferimento id:10193
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it