Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6216. del 4 dicembre 2012
Beni Ambientali. Condono edilizio e autorizzazione paesaggistica.
In relazione al condono edilizio, la disciplina rilevante è contenuta negli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985. In particolare, l’art. 32 della predetta legge dispone che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo», quale è quello in esame, «è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso». La giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che il predetto parere ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica ex art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per essere entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta, sicché resta fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall’ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario ( tale equiparazione opera anche per le autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dagli artt. 151 e 159 del d.lgs. n. 490 del 1999 e per il parere previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/beni-ambientali/49-consiglio-di-stato49/8828-beni-ambientali-condono-edilizio-e-autorizzazione-paesaggistica.html