Cass. Sez. III n. 192 del 7 gennaio 2013 (ud. 24 ott. 2012)
Pres. Lombardi Est. Marini Ric. Rando
Aria. Realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione era previsto dall’art.24, comma 1, del d.P.R. n.203 del 1998, ora sostituito dall'art.279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. Appare evidente dalla lettura della disposizione che l’avvio delle operazioni di costruzione di un impianto che possa produrre immissioni in atmosfera deve essere preceduto dal rilascio delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. Appare, altresì, evidente che la formulazione della norma e la struttura del reato impongono di attribuire a quest’ultimo natura di reato permanente.
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