Il piano attuativo quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia e' necessario se deve completato il sistema di viabilità secondaria nella zona o quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente
Come più volte affermato dal Consiglio di Stato l’esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo , allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV 1 ottobre 2007 n.5043; Sez. V 1 dicembre 2003 n.7799 e 6 ottobre 2000 n.5326 ). In particolare, la necessità di un piano attuativo può rendersi indispensabile quando s’invera un’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea ci si trovi di fronte ad un situazione che esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (Cons. Stato, Sez. IV, 15 maggio 2002 n.2592). Tale evenienza può per esempio verificarsi allorchè debba essere completato il sistema di viabilità secondaria nella zona o quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue già asservite all’edificazione.
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2013, n. 26)
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