Non si possono “schedare” i partecipanti a una manifestazione sindacale.
Il Garante per la privacy ha vietato ad una Casa
Circondariale il trattamento dei dati personali dei
partecipanti a una manifestazione sindacale autorizzata
che si è svolta, senza incidenti, all’esterno della struttura
carceraria e al di fuori dall’orario di servizio.
Dagli accertamenti avviati dall’Autorità, su segnalazione
di un segretario sindacale regionale, è emerso infatti che
la Casa Circondariale, temendo la diffusione di
informazioni su una circolare oggetto della protesta e
quindi una violazione del segreto d’ufficio sanzionabile a
livello disciplinare, ha raccolto i nominativi dei
partecipanti, dati idonei rivelarne l’appartenenza
sindacale. La Casa Circondariale è così incorsa in un
trattamento illecito perché, non essendo state riscontrate
le violazioni temute, non è mai stato avviato alcun
procedimento disciplinare, né nei confronti del segretario
del sindacato che ha indetto la manifestazione, né nei
confronti dei partecipanti. Ulteriore profilo di illiceità
ravvisato dal Garante consiste nei prolungati ed
immotivati tempi di conservazione, eccedenti rispetto
alla finalità di un loro impiego nell’ambito di un
procedimento disciplinare, peraltro – come ricordato -
mai avviato. A seguito del divieto la Casa circondariale
non potrà più trattare i dati dei partecipanti alla
manifestazione, salva la loro conservazione
esclusivamente per eventuali esigenze di tutela dei diritti
in sede giudiziaria. La Casa circondariale dovrà, inoltre,
informare della loro inutilizzabilità le amministrazioni
alle quali li aveva comunicati (Ministero della Giustizia,
Prefettura, Tribunale di sorveglianza, Provveditorato
regionale). L’Autorità si è riservata, infine, con un
autonomo procedimento la valutazione dei presupposti
per l’eventuale contestazione di una sanzione
amministrativa.