Allo staff del forum di Omniavis
Buongiorno a tutti.
Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito:
l’operatore artigiano con annesso laboratorio di produzione del proprio prodotto può vendere per asporto i propri articoli; contestualmente gli utenti possono consumare in loco i prodotti artigianali avvalendosi dell’utilizzo degli arredi dell’esercizio (mensole perimetrali, tavolini a fungo ecc.) purchè tutto ciò non configuri una forma di servizio assistito come nell’attività di somministrazione.
Una società, in particolare una s.r.l., il cui oggetto sociale risulta essere quello di produzione industriale di yogurt, chiede di poter attivare un esercizio per la vendita del proprio prodotto (yogurt) preparato e confezionato nel laboratorio annesso all’area di vendita affiancando all’attività principale una Scia di vicinato per la vendita di bevande confezionate.
Ciò premesso chiedo se questo tipo di attività possa essere assimilata per le sue caratteristiche a quella artigiana e se anche loro possano utilizzare gli arredi del negozio (mensole, tavolini a fungo come appoggio) per il consumo del prodotto preparato in laboratorio come concesso agli artigiani senza sconfinare in nessuna forma di servizio assistito.
In attesa di un cortese riscontro, saluto cordialmente.
S.U.A.P. Commercio di
Casale Monferrato (AL)
Allo staff del forum di Omniavis
Buongiorno a tutti.
Vorrei sottoporre alla Vs. attenzione il seguente quesito:
l’operatore artigiano con annesso laboratorio di produzione del proprio prodotto può vendere per asporto i propri articoli; contestualmente gli utenti possono consumare in loco i prodotti artigianali avvalendosi dell’utilizzo degli arredi dell’esercizio (mensole perimetrali, tavolini a fungo ecc.) purchè tutto ciò non configuri una forma di servizio assistito come nell’attività di somministrazione.
Una società, in particolare una s.r.l., il cui oggetto sociale risulta essere quello di produzione industriale di yogurt, chiede di poter attivare un esercizio per la vendita del proprio prodotto (yogurt) preparato e confezionato nel laboratorio annesso all’area di vendita affiancando all’attività principale una Scia di vicinato per la vendita di bevande confezionate.
Ciò premesso chiedo se questo tipo di attività possa essere assimilata per le sue caratteristiche a quella artigiana e se anche loro possano utilizzare gli arredi del negozio (mensole, tavolini a fungo come appoggio) per il consumo del prodotto preparato in laboratorio come concesso agli artigiani senza sconfinare in nessuna forma di servizio assistito.
In attesa di un cortese riscontro, saluto cordialmente.
S.U.A.P. Commercio di
Casale Monferrato (AL)
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Premesso che le società a responsabilità limitata con più soci possono iscriversi purchè “la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società” (art. 5, co. 3, L.443/1985), relativamente alla problematica oggetto del quesito, la Circolare Ministero dello Sviluppo economico prot. N. 0008426 del 28 settembre 2006, ha stabilito che:
"8. Art. 3, comma 1, lett. f‐bis)
“(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f‐bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico‐sanitarie”.
8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione".
Per cui, a parere di chi scrive, se l'attività sia regolarmente autorizzata per la vendita di prodotti alimentari (e in particolare, di bevande confezionate), nulla impedisce di utilizzare gli arredi del negozio per il consumo sul posto anche si tali prodotti.