quali sono i subprocedimenti da attivare in caso di
richiesta autorizzazione nuova autorizzazione allo scarico
in pubblica fognatura di scarichi originati da acque meteoriche
trattasi di piazzale di distributore carburanti
grazie
quali sono i subprocedimenti da attivare in caso di
richiesta autorizzazione nuova autorizzazione allo scarico
in pubblica fognatura di scarichi originati da acque meteoriche
trattasi di piazzale di distributore carburanti
grazie
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L'autorizzazione allo scarico è un sub-procedimento.
Se la domanda è: quali sono gli adempimenti in conseguenza della richiesta di autorizzazione ti segnalo questa scheda descrittiva:
http://portale.provincia.ms.it/page.asp?IDCategoria=2102&IDSezione=14200
Per l'autorizzazione occorre chiedere parere a:
1) Gestore del servizio idrico (GAIA SPA)
2) AATO 1
********************
L.R. 31-5-2006 n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2006, n. 17, parte prima.
Art. 5
Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.
1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate è di competenza dell’AATO o dell’ente che assumerà le relative funzioni (14).
3. L’AATO, o l’ente che assumerà le relative funzioni, provvede alla conclusione delle procedure autorizzative entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della L.R. n. 40/2009 (15).
4. La Regione, nel regolamento di cui all'articolo 13, determina i criteri e le modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 13.
5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato e del gestore degli impianti di cui all'articolo 13-bis (16).
6. È attribuita all’AATO, o all’ente che assumerà le relative funzioni, la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, e delle AMC, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo (17).
7. [È altresì attribuita all'AATO la determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali. Per la determinazione di tale corrispettivo, che deve essere calcolato a livello di singolo impianto, l'AATO fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 1° agosto 1996 del Ministro dei lavori pubblici (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato)] (18).
(14) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 ottobre 2011, n. 50. Il testo originario era così formulato: «2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è di competenza dell'AATO.».
(15) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 10 ottobre 2011, n. 50. Il testo originario era così formulato: «3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.».
(16) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.
(17) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 10 ottobre 2011, n. 50. Il testo originario era così formulato: «6. È attribuita all'AATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali, ivi incluse le AMC ad esse assimilate ai sensi della presente normativa, sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo.».
(18) Comma abrogato dall'art. 5, comma 5, L.R. 10 ottobre 2011, n. 50.