Salve, sono un titolare di una piccola rivendita di mangimi zootecnici. La quantità di alimenti zootecnici che tratto è di modica quantità, confezionati e regolarmente etichettati dalla ditta prodruttrice.
Ho attivato una procedura per la gestione, l'immagazzinamento ed eventuali reclami e ritiro di prodotti non conformi come mi avevano consigliato.
In questi giorni il NAS sta effettuando controlli nelle rivendite nella zona simili alla mia e contesta ai titolari la mancanza del manuale di HACCP (art. 5 e 6 reg.ce 183/05). La questione è confusa perché a detta di alcuni esperti, per noi piccoli rivenditore occorre solamente la registrazione alla ASl di competenza.
Come mi devo comportare?
Salve, sono un titolare di una piccola rivendita di mangimi zootecnici. La quantità di alimenti zootecnici che tratto è di modica quantità, confezionati e regolarmente etichettati dalla ditta prodruttrice.
Ho attivato una procedura per la gestione, l'immagazzinamento ed eventuali reclami e ritiro di prodotti non conformi come mi avevano consigliato.
In questi giorni il NAS sta effettuando controlli nelle rivendite nella zona simili alla mia e contesta ai titolari la mancanza del manuale di HACCP (art. 5 e 6 reg.ce 183/05). La questione è confusa perché a detta di alcuni esperti, per noi piccoli rivenditore occorre solamente la registrazione alla ASl di competenza.
Come mi devo comportare?
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Segnalo queste spiegazioni tratte dal sito di Confesercenti:
Il regolamento comunitario, tuttora in fase d’attuazione (mancano alcune norme attuative), impone già diversi adempimenti a carico degli operatori della filiera dei mangimi. La comunità europea, assimilando i mangimi agli alimenti e quindi inserendoli nelle nuove normative (vedi il pacchetto igiene) ha iniziato una vera e propria rivoluzione nel campo normativo di tutta la filiera che “tocca” i mangimi. Le nuove disposizioni, si applicano a tutti gli imprenditori della filiera, quindi produttori agricoli, trasportatori, stoccatori o magazzini, molini o miscelatori, intermediari e trasportatori del prodotto finito. A sua volta tutti gli operatori si devono dividere in due grandi gruppi:
nel primo, rientrano gli operatori che svolgono produzioni primarie di mangimi, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione nel luogo di produzione. Il trasporto e la consegna dal luogo di produzione ad uno stabilimento. La miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, SENZA USARE ADDITIVI O PREMISCELE D’ADDITIVI (ad accezione degli additivi per insilati).
nel secondo, rientrano tutte le operazioni diverse da quelle sopra indicate, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda QUANDO SI USANO ADDITIVI O PREMISCELE D’ADDITIVI.
Gli operatori che rientrano nel secondo gruppo, sono obbligati ad utilizzare, gestire e mantenere procedure basate sui principi HACCP. L’implementazione delle procedure deve risultare da documenti cartacei.
Ricordo inoltre che a carico degli operatori del settore, sono già in vigore le norme relative all’ottenimento del numero di registrazione o riconoscimento ed all’attuazione delle procedure sulla rintracciabilità dei lotti prodotti /commercializzati.
Segnalo inoltre:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_6_file.pdf
E' pertanto opportuno, INDISPENSABILE dche vi attiviate per dotarvi di un adeguato piano HACCP