Contributo concessorio e MONETIZZAZIONE (Cons. Stato 28/12/12)
Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 dicembre 2012 sent. 6706
FATTO E DIRITTO
La società INACO, odierna appellante, chiedeva, con ricorso al TAR Puglia, l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di pagamento della cd. “monetizzazione” delle aree per urbanizzazioni secondarie riconnesse al rilascio delle concessioni edilizie n. 19/99-662 e n.127/2001, quantificato dal Comune di Putignano in €.10.039,92 ai sensi dell’art.52 delle NTA del PRG comunale, in aggiunta al contributo di costruzione di cui all’art. 16 del TU edilizia.
Il ricorrente non impugnava le concessioni edilizie (contemplanti il pagamento delle somme a titolo di monetizzazione nonchè la presentazione di polizza fideiussoria a garanzia), ma proponeva azione di accertamento e condanna, sul presupposto che si trattasse di obbligazione della stessa natura e specie di quelle connesse al contributo di costruzione, del quale- secondo la tesi del medesimo – costituirebbero un’ingiusta duplicazione.
L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda per mancata impugnazione dei provvedimenti amministrativi presupposti. Il TAR, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava il ricorso inammissibile.
La Società propone ora appello: Le controversie sulla debenza o meno dei contributi per il rilascio di una concessione edilizia e sul loro ammontare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguarderebbero diritti soggettivi, e pertanto non sarebbero sottoposti a termini decadenziali propri dei giudizi impugnatori, potendo per converso essere attivate nei normali termini di prescrizione; né la prestata fideiussione potrebbe essere significativa d’acquiescenza. Il Tar avrebbe altresì errato nel non rilevare che le concessioni concernevano l’edificazione “diretta” in area B, ossia per un’area completamente urbanizzata per la quale non v’era alcuna necessità di reperire aree per opere di urbanizzazione secondaria, né a fortiori di monetizzarle.
Si è costituito in giudizio il Comune di Putignano ribadendo lìinammissibilità e irricevibilità del ricorso introduttivo oltre che l’infondatezza dell’atto di appello.
All’udienza del 4 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato, risultando condivisibile la statuizione del giudice di primo grado.
La parte interessata, ritenendo che nella vicenda in esame venisse in rilievo un rapporto di natura obbligatoria e posizioni giuridiche di diritto soggettivo, ha atteggiato il rimedio giurisdizionale come azione di accertamento, tale da potersi far valere nei termini prescrizionali.
La tesi non è tuttavia condivisibile. In proposito non può che richiamarsi il recente orientamento della Sezione, formatosi proprio su fattispecie concernente la monetizzazione prevista dal Comune di Putignano, che giunge a conclusioni opposte sulla basi di un’analisi articolata su due concorrenti profili:
a) natura e consistenza della prestazione pecuniaria richiesta;
b) genesi e scaturigine della c.d. monetizzazione.
Secondo detto orientamento, quanto al punto sub a), se da un lato è pressoché irrilevante, ai fini in esame, la qualificazione della monetizzazione come imposizione di tipo tributario o come corrispettivo di diritto pubblico, dall’altro lato assume, invece, significativo rilievo la considerazione che la prestazione patrimoniale richiesta non vive in alcun modo della natura e delle finalità proprie del contributo concessorio costituito dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione che accompagna naturaliter l’autorizzazione a costruire, la cui debenza o meno, quanto al relativo accertamento, può essere fatta valere, in linea generale, nei termini prescrizionali.
Invero, mentre il pagamento degli oneri di urbanizzazione si risolve in un contributo per la realizzazione delle opere stesse, senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia, la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento; e ciò vale ad evidenziare la diversità ontologica della monetizzazione rispetto al contributo di concessione, di talché, sotto il versante processuale, non si può utilizzare lo strumento dell’azione di accertamento ammesso per contestare la legittimità del contributo ex art.3 o comunque la insussistenza di tale obbligazione pecuniaria ancorché già assolta (cfr. Sez. IV, 16/2/2011, n. 1013).
Relativamente al punto sub b) va osservato come nella specie la “monetizzazione” è prevista e disciplinata dall’art.52 delle NTA del PRG del Comune di Putignano, norma che si riallaccia alle pregresse previsioni del Programma di Fabbricazione del ’77 (le quali consentivano l’edificazione in zona B solo previa adozione di strumento attuativo e convenzionamento) eliminando l’obbligo di strumentazione attuativa e prevedendo, in sede di diretta concessione, la monetizzazione delle aree da cedere a standard.
Da quanto sopra evidenziato, deriva che : 1) non si è in presenza di una duplicazione del contributo concessorio, ma viene in rilievo un obbligo diverso ed aggiuntivo; 2) la prestazione patrimoniale derivante dalla “monetizzazione” accede intimamente alla rilasciata concessione edilizia (nonché alla presupposta norma recata dall’art.52 NTA del PRG).
Il corollario è che la pretesa di non soggiacere a tale obbligo di pagamento deve essere necessariamente fatta valere in sede di contestazione della legittimità degli atti e provvedimenti di imposizione, con l’impugnazione (quanto meno) della concessione, in parte qua, nel termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.
Nel caso di specie, in assenza di una tempestiva azione di annullamento, quella di mero accertamento non può che essere dichiarata inammissibile, con conferma, sul punto, della sentenza di prime cure.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio, in considerazione della specificità della controversia all’esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore