Data: 2011-04-28 11:04:35

somministrazione temporanea da parte di associazione senza scopo di lucro (???)

Un’associazione sportiva dilettantistica, di recente costituzione, non riconosciuta, nel cui statuto è specificato che effettuerà l’affiliazione alla FISE, ha ottenuto in concessione dal Comune, previo pagamento di un canone annuo, una struttura equestre (area recintata comprendente campo gara ad ostacoli, diversi campi prova – box cavalli – maneggio coperto, capannoni, etc.).

L’atto costitutivo dell’associazione sembra contenere tutte le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell’art. 111 del TUIR,  anche se al riguardo è stato rilevato che:
- la sede dell’associazione risulta presso l’abitazione del Presidente;
- nello Statuto è specificato che sull’ammissione dei soci decide il Consiglio a maggioranza semplice, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, e che in caso di non ammissione non è tenuto a motivare tale decisione.
e ciò non sembra propriamente ispirato a motivi di democrazia.

Sulla base del suddetto capitolato speciale l’associazione dovrà:
a) costituire una scuola di equitazione, con istruttori federali, che offra la possibilità agli allievi di praticare gli sport equestri a livello agonistico, rilasciando pertanto le autorizzazione necessarie (patenti) attraverso il riconoscimento dell’autorizzazione della F.I.S.E.;
b) costituire una scuola di formazione equestre, indirizzata a chi pratica l’equitazione per motivi agonistici e professionali (fantini, addestratori, cavalieri da concorso ippico, endurance, guide ambientali equestri);
c) organizzare eventi come concorsi ippici, fiere e mostre, aste, rassegne allevatoriali, convegni e seminari.
d) Attivare percorsi di terapia riabilitativa per cavalli traumatizzati, pensione per cavalli;
e) Attivare corsi di sport terapia;
f) attivare corsi formativi rivolti a manager di scuderia, groom specializzati, maniscalchi e figure necessarie agli sport equestri;
g) collaborare con i club presenti nel territorio sardo per l’organizzazione di corsi di equitazione per i bambini, con la possibilità di creare una squadra che partecipi ai campionati regionali e nazionali di Pony Games;
h) collaborare con le attività economiche presenti nel territorio, di carattere turistico ricettivo, della ristorazione, dell’artigianato e dei prodotti per il cavallo e per il cavaliere;
i) valorizzare le professionalità esistenti nel territorio lussurgese: nel settore degli sport equestri, dell’addestramento e della cura del cavallo;
j) organizzare in collaborazione con il Comune la fiera regionale del cavallo denominata “Cavallinfiera” le manifestazioni inserite nel programma della manifestazione “Ludi Quintilis”;
k) curare la manutenzione ordinaria della struttura;
l) predisporre un piano triennale e un piano annuale delle attività che si intendono realizzare nel centro equestre, corredato da una previsione delle entrate e delle spese per ogni singola attività con l’indicazione delle fonti finanziarie previste.

In occasione delle diverse manifestazioni da svolgere, soprattutto in quelle di maggior rilievo, che richiamano un notevole flusso di appassionati, nonché di pubblico indeterminato, attratto dagli eventi sopra indicati, l’associazione intende effettuare, all’interno della predetta struttura equestre, in apposite aree da attrezzare per l’occasione, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, previo pagamento di corrispettivi specifici, per finalità di autofinanziamento.

Quanto sopra premesso, considerato che in diversi casi l’accesso alla struttura avverrà anche previo pagamento di un biglietto d’ingresso, tenuto conto anche del fatto che per la tipologia delle attività che l’associazione dovrà realizzare sulla base del citato capitolato, più che per finalità di promozione sociale sembrerebbe essere connotata da carattere imprenditoriale,  si chiede se la stessa possa svolgere l’attività di somministrazione nei confronti del pubblico o solamente a favore dei propri iscritti, associati e partecipanti; se è richiesto il requisito professionale e se è tenuta a presentare la SCIA o se è sufficiente una semplice comunicazione al Comune, da effettuare ogniqualvolta verranno realizzati gli eventi programmati, ed infine se è necessaria anche la notifica di cui al Regolamento CE 852/2004.

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Data: 2011-04-28 16:24:23

Re: somministrazione temporanea da parte di associazione senza scopo di lucro (???)

Quesito MOLTO INTERESSANTE a cui ti rispondo sinteticamente:

1) la notifica occorre IN OGNI CASO
2) possono sempre e comunque fare la SCIA di somministrazione al pubblico (non essendovi più i contingenti numerici) con ciò non avendo problemi sul carattere democratico dell'associazione ecc.... In questo caso serve il requisito professionale
3) occorre la SCIA per pubblici trattenimenti e spettacoli (art. 68 tulps) in quanto si paga per entrare
4) occorrono le procedure di prevenzione incendi se la capienza supera le 100 persone

Se vogliono rimanere circolo possono fare la SCIA ai sensi del DPR 235/2001, senza requisito professionale se la somministrazione è fatta direttamente dai soci. A mio avviso i requisiti del TUIR ci sono.

CIO' premesso, qualora l'attività commerciale risulti prevalente potrebbero perdere i requisiti dell'ASSOCIAZIONE e divenire un vero e proprio operatore commerciale. Questo però è un problema fiscale non rilevante in questa fase anche se ti consiglio di avvisarli e di inviare copia delle comunicazioni alla ASL.

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